15 Aprile 2009

CANE - CODA E ORECCHIE: TAGLIO SOLO SE TERAPEUTICO

 

L'ordinanza 03marzo 2009 in vigore da oggi vieta gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

  • - Recisione delle corde vocali;
  • - Taglio delle orecchie;
  • - Taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la  prima settimana di vita dell'animale;

 

Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita' conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti. Sono vietate la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti ad interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'Ordinanza sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Ambulatorio Veterinario Associato ORSINI Alberto & CIOCOIU Edward Gabriel

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