20 Ottobre 2011
ANIMALI IN CONDOMINI
Come comportarsi?
Diverso è, invece, il caso in cui tale divieto sia contenuto in un regolamento non avente natura contrattuale. La Corte di Cassazione – Sez. III Civile – con la sentenza n. 12028 del 4 dicembre 1993 ha, infatti, precisato che: «In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un’approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione. Pertanto il divieto di detenere un animale può ritenersi legittimo solo se il regolamento che pone il divieto è stato accettato dal singolo condomino all’atto del rogito o approvato durante l’assemblea condominiale dall’unanimità dei condomini.
Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale di tipo contrattuale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l’igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell’igiene.
Naturalmente, la presenza di un animale domestico in un condominio deve essere rispettosa dei beni comuni e della sicurezza degli abitanti. Sono, dunque, sanzionabili le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui.
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